Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Studio API ed il servizio di supporto normativo in ambito idraulico e idrogeologico

Il supporto normativo per la redazione e la revisione dell’Autorizzazione Unica Ambientale rientra tra i servizi proposti da Studio API e rientra in particolare tra le attività svolte nel ruolo di consulenti unici per il sistema acqua.

In qualità di specialisti del sistema acqua, noi veniamo chiamati quando, oltre alla raccolta delle concessioni delle emissioni in essere, risulta necessario adeguarsi dal punto di vista normativo all’Invarianza idraulica (DGR 2948/2009), o al Piano di Tutela delle Acque (DGR 842 del 15 maggio 2012 e ss.mm.ii.) sia per le acque meteoriche (art. 39) sia per le acque reflue (art. 38 comma 2 Allegato D) o gli sfioratori di piena (art.33 modificato con Allegato A DGR 1534 del 3 Nov. 2015).

Molto spesso in sede di AUA emerge la necessità di rivedere e regolarizzare anche le concessioni alla derivazione di risorsa idrica, ovviamente connesse alla quantificazione degli scarichi a valle del processo produttivo, in merito al bilancio idrico, come ad esempio impone la DELIBERA N. 3 Seduta del 15.12.2008 del Comitato Tecnico Dell’Autorità di Bacino 4 Bacini D.Lgs. 152/2006. art. 95 comma 3. Approvazione del documento riguardante i criteri concernenti gli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) d.P.R. n. 59/2013 in Veneto dgr n. 1775/2013

Ambito di applicazione dell’AUA

In sostanza il decreto si applica a: tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, non soggette alle disposizioni relative all’autorizzazione integrata ambientale.

AUA schema

Quando non si applica l’AUA

L’Autorizzazione Unica Ambientale non si applica agli impianti:

  1. Soggetti all’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) la cui autorizzazione sia regolata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l’autorizzazione e l’esercizio dell’impianto come i seguenti:
    • Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006;
    • Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
    • Autorizzazione di interventi di bonifica di cui all’articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006;
    • Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale;
  2. Destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione);
  3. Di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 160 del 2010.

Definizioni presenti nell’articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 160 del 2010.

Autorizzazione Unica Ambientale:

Provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’articolo 3.

Gestore:

La persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Soggetti competenti in materia ambientale:

Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che intervengono nei procedimenti sostituiti dall‘AUA.

Sportello unico per le attività produttive (SUAP):

Unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; (art. 2 d.P.R. n. 59/2013).

Autorità competente:

La Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive.

Atti sostituiti in seguito all’introduzione dell’AUA – art.3 comma 1

  1. L’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche non quella relativa alle assimilate alle domestiche;
  2. La comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti da aziende dedite all’agricoltura, all’allevamento o da piccole aziende agroalimentari;
  3. L’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera;
  4. L’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera;
  5. La comunicazione o il nulla osta relativi all’impatto acustico dell’attività produttiva;
  6. L’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
  7. Le comunicazioni preventive per l’esercizio di attività di smaltimento o di recupero rifiuti in regime semplificato.

Contenuti e durata – art. 3, commi 4 e 5

L’ AUA contiene tutti gli elementi previsti dalle norme di settore per le autorizzazioni e gli contenuti e durata – art. 3, commi 4 e 5 L altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dalla Provincia tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.

In caso di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono comunicare almeno ogni 4 anni gli esiti delle attività di autocontrollo alla Provincia, la quale, ricorrendone i presupposti, può aggiornare le condizioni autorizzative. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell’AUA. L‘AUA dura 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.

Casi Particolari – art. 3, commi 3 e 4

I gestori degli impianti:

  • Possono non avvalersi dell‘AUA nei casi di attività soggette solo a comunicazione , ovvero ad autorizzazione di carattere generale, in tali casi però la presentazione della comunicazione o dell’istanza avviene attraverso SUAP,
  • Nei casi in cui si deve procedere alla verifica di assoggettabilità, prevista dall’articolo 20 del d.lgs. n. 152/2006, possono richiedere l‘AUA solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare a VIA i relativi progetti.
Autorizzazione Unica Ambientale Procedura di rilascio

Procedura di rilascio – art.4 comma 1, 2 e 3

La domanda di rilascio dell‘AUA deve essere presentata al SUAP che:

  • La trasmette immediatamente, in modalità telematica, alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale,
  • Ne verifica, in accordo con la Provincia, la correttezza formale.

Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda il SUAP, su segnalazione della Provincia, può chiedere integrazioni alla documentazione, indicando gli elementi mancanti e il termine entro il quale produrle.

In questo caso, il termine per il rilascio dell’AUA è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti e, se l’impresa non produce la documentazione entro la scadenza indicata, l’istanza per il rilascio dell’AUA si intende archiviata (il termine è ugualmente sospeso anche nel caso in cui a causa della complessità dei documenti da presentare, l’impresa abbia chiesto una proroga).

Decorsi i 30 gg. in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata.

Procedura di rilascio – art.4 comma 4, 5 e 7

a) Se l AUA sostituisce titoli abilitativi i cui procedimenti hanno una durata inferiore o pari a 90 gg., la Provincia adotta il provvedimento finale entro 90 gg. dalla presentazionedella domanda e lo trasmette al SUAP, che rilascia il titolo;

b) Se l’AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento ha una durata superiore a 90 gg., il SUAP indice una conferenza dei servizi e la Provincia competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 giorni in caso di integrazione documentale);

c) Se l’AUA è necessaria esclusivamente per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento degli atti interessati, il SUAP trasmette la relativa documentazione alla Provincia, che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo, nei casi previsti la Provincia convoca la conferenza di servizi.

Procedura di rinnovo – art. 5, commi 4, 5 e 7

In caso di rinnovo dell AUA, il regolamento prevede che, entro 6 mesi dalla scadenza dell’autorizzazione unica, l’impresa presenti al SUAP l’istanza di rinnovo, corredata dalla relativa documentazione aggiornata. Nel caso in cui le condizioni di esercizio ovvero le informazioni contenute nell’autorizzazione unica non siano cambiate, l’impresa può far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso della Provincia.

La Provincia si esprime sulla domanda di rinnovo dell’AUA secondo la procedura prevista per il suo rilascio.
In attesa dell’adozione del provvedimento di rinnovo, le attività e gli impianti, per i quali le istanze di rinnovo dell’’UA siano state presentate entro il termine stabilito, possono continuare a operare sulla base della precedente autorizzazione, a meno che non sia diversamente previsto dalla specifica normativa settoriale.

Modifica: progetto autorizzato modifiche – art. 2

f) modifica ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente;
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente

Modifiche – art. 6

Il gestore che intende effettuare una modifica dell attività dell’impianto comunicazione alla Provincia , nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro 60 gg. dalla comunicazione può procedere all’esecuzione della modifica. La Provincia provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione e tale aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.

La Provincia se ritiene che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale, nei 30 gg. successivi alla comunicazione, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione così come previsto per il rilascio dell’AUA e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione così come previsto per il rilascio dell’AUA.

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